Immobili con categoria catastale F4 ammessi al bonus edilizia
Libero accesso al bonus edilizia anche agli interventi di ristrutturazione dell’unità immobiliare inserita in un edificio accatastato come F4, derivante da un progetto di frazionamento in più unità abitative di un albergo. Questo è quanto precisa l'Agenzia delle Entrate, fermo restando che gli interventi edilizi debbano riguardare edifici esistenti, escludendo la realizzazione di nuove costruzioni, e che a fine lavori l’unità dovrà essere accatastata come abitazione.
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
L'Agenzia ha approfondito l'argomento nella Risposta n. 241 del 13 aprile 2021 resa ad un contribuente che intendeva fruire della detrazione IRPEF del 50% sulle spese di ristrutturazione di un’unità accatastata in F4, derivante dal frazionamento di un albergo (categoria catastale D/2) destinata a diventare abitazione, al termine dei lavori.
Si ricorda che il bonus edilizia consente, sino al 31 dicembre 2021 , di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Presupposto per l’applicazione dell’agevolazione è che i lavori siano effettuati su edifici esistenti e non realizzino una nuova costruzione. Di conseguenza il relativo titolo abilitativo deve riguardare un intervento di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.d) del DPR 380/2001 e non di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e).
LA CATEGORIA F4
Va precisato, in merito alla categoria catastale F4 che si tratta di una delle cosiddette "categorie fittizie", in cui rientrano tutte quelle unità individuate dalla lettera F. In particolare la categoria F4 identifica le unità incomplete non definite nella consistenza e nella destinazione d’uso.
In precedenza l’Agenzia ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F2 (cd "unità collabenti") riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito in quanto considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti costruiti e individuati catastalmente.
Con la risposta in commento l’Agenzia ammette al bonus edilizia anche l’intervento di “ristrutturazione edilizia” che abbia ad oggetto un immobile provvisoriamente accatastato in F4 purché destinato, come richiesto dai presupposti applicativi dell’agevolazione, a diventare abitazione. Questa possibilità è riconosciuta, nel caso specifico, sul presupposto che l’unità oggetto dei lavori, provvisoriamente censita in F4, deriva frazionamento dell'unità alberghiera (D2) e, alla fine dei lavori, sarà accatastata distintamente in A2.
CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA
Per quanto riguarda il calcolo del limite di spesa ai fini della fruizione dell’agevolazione, va ricordato che in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.