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Sismabonus e asseverazione tardiva

Ai fini del Sismabonus ordinario ed al 110%, per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione circa la classe di rischio sismico può essere depositata presso gli uffici del Comune anche in un momento successivo, ma prima dell’inizio dei lavori.

Invece, per i titoli edilizi richiesti prima del 16 gennaio 2020 occorreva allegare subito l’asseverazione, senza possibilità di presentarla al Comune entro la data di inizio dei lavori, a pena di decadenza dal Sismabonus.

Questo l’importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.127/E del 24 febbraio 2021, nell’ambito di un’istanza d’interpello relativa, tra l’altro, all’applicabilità della detrazione per la sicurezza antisismica degli edifici (cd. Sismabonus), sia nella forma ordinaria[1] che potenziata al 110%[2].

Come noto, il beneficio fiscale viene riconosciuto nell’ipotesi in cui le procedure autorizzatorie siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2017, con la conseguenza che il titolo abilitativo deve essere concesso dopo tale data.

La questione oggetto di istanza deriva da una modifica nella disciplina riferita alla tempistica di presentazione al Comune dell’asseverazione sismica rispetto alla richiesta di permesso di costruire o alla SCIA, apportata all’art.3 D.M. 58/2017, attuativo del Sismabonus, dal D.M. 9 gennaio 2020 n.24, il quale, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ha previsto che:

«il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione (…), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente (…), per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.».

Nel caso di specie oggetto della Risposta n.127/E/2021, ai fini del riconoscimento del Sismabonus la SCIA era stata presentata il 26 settembre 2019, mentre l’asseverazione del rischio sismico (in base all’Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017) ad integrazione della stessa era datata 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che la modifica normativa che consente la presentazione tardiva dell’asseverazione, da eseguire comunque prima dell’inizio dei lavori, opera a partire dal 16 gennaio 2020.

Di conseguenza, ai titoli edilizi richiesti in data antecedente doveva essere allegata contestualmente anche tale certificazione, pena la decadenza dal beneficio[3].

In sostanza, a seconda del momento di richiesta del titolo abilitativo, opera la seguente disciplina:

  • per le richieste presentate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2020, l’asseverazione del rischio sismico deve essere presentata insieme alla domanda di titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA)[4];
  • per le richieste presentate a partire dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione del rischio sismico può essere presentata in un momento successivo alla richiesta del permesso di costruire o alla SCIA, purchè prima della data di inizio dei lavori.

Alla luce di tale chiarimento si richiama l’attenzione delle imprese associate sulla verifica delle tempistiche relative alla richiesta al Comune del permesso di costruire, ovvero della SCIA, al fine di non incorrere nella decadenza dal Sismabonus.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.127/E/2021, conferma, tra l’altro, i criteri di ripartizione delle spese in relazione alle quali si può accedere astrattamente a diverse agevolazioni (Bonus facciate, Ecobonus, ovvero Bonus ristrutturazioni)[5].

In particolare, l’Amministrazione finanziaria, richiamando propri precedenti chiarimenti, ribadisce che:

  • in caso di possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione dei diversi benefici fiscali, l’interessato «potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa».

Tale principio vale anche ai fini dell’applicazione dei Superbonus, sotto il profilo degli interventi “trainanti”, che possono rientrare in linea generale tra quelli agevolabili con l’Ecobonus ordinario o con il Bonus ristrutturazioni (cfr. anche la C.M. 24/E/2020);

  • tenuto conto dell’impossibilità di fruire di più benefici fiscali sulle medesime spese, nell’ipotesi in cui sul fabbricato vengano eseguiti interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, i bonus vengono riconosciuti tenendo separate le spese riferite ai vari interventi (con “distinta contabilizzazione”)[6] e nel rispetto degli adempimenti specifici per ciascuna detrazione.

Note:

[1] Cfr. l’art.16, co.1bis e seguenti, del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[2] Cfr. l’art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[3] Cfr. in senso conforme anche la risposta 295/E/2020.

[4] Per completezza si ricorda che, ai fini della diversa fattispecie del Sismabonus acquisti, per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019 (data di entrata in vigore della misura), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus fiscale spetta anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo, fermo restando che tale documentazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito.

Cfr. le Risposte 297/E/2020 e 298/E/2020 e ancora le Risposte 195/E/2020, 196/E/2020.

[5] Nel caso di specie, si tratta del Bonus facciate ovvero Ecobonus, o Bonus ristrutturazioni per gli interventi sulle strutture opache verticali ed Ecobonus o Bonus ristrutturazioni per i lavori sulle strutture opache orizzontali e la sostituzione dei serramenti ed infissi.

[6] In sostanza, occorre tenere separata le fatture ed i bonifici riferiti a ciascun beneficio.

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