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I nostri ingegneri e fiscalisti sono a tua completa disposizione nel trovare la soluzione migliore per te!In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all’Ecobonus, il potenziamento al 110% opera per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022).
Tale incremento è stato introdotto dal cd. Decreto Rilancio (DL 34/2020) emanato dal Governo a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento. Quando si parla di potenziamento delle detrazioni esistenti, ci si riferisce anche all’ampliamento, sempre introdotto dal cd. Decreto Rilancio, delle possibilità di fruizione delle detrazioni attraverso un rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.
- i condomini
- le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie” dell’Ecobonus e Sismabonus.
In linea generale no, fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.
Con questa precisazione, vanno considerate le recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Con questo documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha, finalmente, ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:- gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
- gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
- parti comuni di edificio
- singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
- edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.La locuzione “edificio unifamiliare” si riferisce all’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Un’unità si considera funzionalmente indipendente quando è dotata di impianti (es, gas, luce, energia elettrica) di proprietà esclusiva.
L’accesso autonomo dall’esterno deve essere indipendente, non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello, portone d’ingresso che consente l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. E’ stato chiarito che può ritenersi autonomo l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà in quanto né nella norma né nella circolare 24/E/2020 sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa.I Superbonus al 110% spettano anche per interventi realizzati su singole unità residenziali che, sebbene site in edifici plurifamiliari, sono “funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno”.
Tali due requisiti quindi devono essere entrambi presenti al fine di individuare le unità immobiliari site in edifici plurifamiliari.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella CM 24/E/2020, l’unità immobiliare si considera “funzionalmente indipendente” in presenza di impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva, mentre l’accesso autonomo viene definito come accesso indipendente chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. E’ stato chiarito che può ritenersi autonomo l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà in quanto né nella norma né nella circolare 24/E/2020 sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa.
L’edificio plurifamiliare può essere costituito in condominio, ma le singole unità immobiliari dotate di accesso autonomo fruiscono del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che le stesse ne facciano parte.Gli edifici condominiali sono i fabbricati costituiti dalla coesistenza di proprietà esclusive, anche con diverse destinazioni d’uso (es. appartamento, box, cantina, locali non residenziali) e proprietà comuni. Il Condominio può svilupparsi sia in senso verticale (quando le porzioni di piano si trovano l'una sull'altra) che in senso orizzontale (proprietà singole in sequenza, es. villette a schiera) purché in tal caso vi siano parti comuni.
Affinché un “condominio” possa considerarsi “esistente” non è necessario un apposito atto costitutivo ma esso si costituisce “di fatto”.
La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di 8. Il regolamento di condominio è obbligatorio quando i condomini sono più di 10.
Per beneficiare del Superbonus in assenza di un amministratore e della costituzione formale del condominio non è necessario chiedere un codice fiscale ma è possibile utilizzare quello del proprietario/condomino incaricato di effettuare gli adempimenti.Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o se gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, l’Ecobonus al 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati», anche in assenza degli interventi potenziati, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari, o in caso di impossibilità, il conseguimento della classe energetica più alta.
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori. Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali.
Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in cinque anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.- l’isolamento termico delle superfici
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (interventi già agevolati con l’Ecobonus ordinario)
- la messa in sicurezza sismica (interventi già agevolati con il Sismabonus ordinario)
Queste tipologie di interventi, detti “trainanti”, se effettuati a determinate condizioni, consentono al beneficiario di detrarre le relative spese sostenute nella più alta percentuale del 110% (ove non si opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito).
Allo stesso tempo, i suddetti interventi “trainanti” consentono di estendere la maggior aliquota del 110% anche ad ulteriori lavori, che però devono essere effettuati contestualmente ai primi e per questo sono detti “trainati”.
Sono interventi “trainati”:
- tutti gli interventi da Ecobonus previsti dall’art. 14 DL 63/2013, diversi da quelli “trainanti” ed effettuati contestualmente essi come, ad esempio, la sostituzione dei serramenti;
- l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici se effettuati contestualmente all’isolamento termico dell’involucro e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione;
- l’installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo se effettuati contestualmente all’isolamento termico dell’involucro, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione o ai lavori di messa in sicurezza sismica.
Sì, purché nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione nei termini della «ristrutturazione edilizia».
Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.- rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici;
- assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
- essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali.
La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione.
Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4).
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito (sempre da Sismabonus) ad un'impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%.
La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.Sì, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%.
In sostanza, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.Sì, il Superbonus al 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico agevolati con l’Ecobonus potenziato al 110%.
Ma è anche possibile optare:
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
- per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Sì, ma tenendo conto che non sono ammessi più di 2 SAL per intervento e che ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In questa ipotesi, sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata anche per singolo SAL.
A. Utilizzo diretto
- come detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo),
Per poter cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura è necessaria:
- l’acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;
- la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura;
- la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;
- l’accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
- l’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.
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